Decisione 28 luglio 1950 - 5 maggio 1951, n. 26

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 28 luglio 1950 5 maggio 1951, n. 26

sul del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 23 giugno 1950, concernente: « Orario estivo del servizio sportelli bancari

 

Presidente : SCAVONETTI; Relatore: MERLIN; P.M. EULA .- Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) Regione Siciliana (Avv.ti ARANGIO RUIZ, DEDIN, ORLANDO CASCIO)

 

(Omissis)

 

La Regione Siciliana, in data 23 giugno 1950, approvava una legge riguardante l« orario estivo del servizio sportelli bancari .

La legge consta di due articoli: il primo dice cos: «Salvi restando ed impregiudicati i rapporti contrattuali tra datori di lavoro e lavora­tori, gli sportelli delle banche che esercitano la loro attivit nella Re­gione devono restare aperti al pubblico nel periodo che va dal 15 giu­gno al 30 settembre dalle ore 8 alle ore 13 ininterrottamente ed il sabato dalle ore 8 alle 12.

L'art. 2 riguarda la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.

Contro la costituzionalit di questa legge ricorso il Commis­sario dello Stato per quattro motivi:

a) «non rientrerebbe nei principi generali cui si informa la legi­slazione dello Stato fissare d'autorit «l'orario di sportello degli isti­tuti bancari;

b) «non sussisterebbero quelle condizioni particolari e quegli in­teressi propri della Regione cui l'art.17 subordina l'esercizio della potest legislativa complementare;

c) « la imposizione in Sicilia di un orario diverso da quello pra­ticato nelle altre zone d'Italia avrebbe ripercussioni che andrebbero al di l dell'ambito territoriale della Regione;

d) « la legge offenderebbe un accordo bancario che riguarda l'orario spezzato il quale frutto di laboriose trattative sindacali. I bancari erano assai riluttanti a rinunciare all'orario unico istituito, per particolari esigenze durante la guerra. Vi si indussero solo in con­siderazione dei notevoli benefici loro accordati, quasi come contro partita, negli ultimi contratti collettivi.

Se la Regione tornasse all'orario unico evidentemente dovrebbe rispettare il contratto collettivo e concedere i benefici senza il corri­spettivo promesso.

A questi motivi resiste la Regione Siciliana con memoria a stampa.

 

DIRITTO

 

L'Alta Corte ritiene che la potest legislativa della Regione in materia di orario di apertura degli sportelli bancari rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 17, lett. e) della disciplina del credito.

Ne consegue che tale potest deve essere esercitata « entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato ed « al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli in­teressi propri della Regione.

Ora non vi dubbio che la regolamentazione dell'orario di banca ha riflessi di portata nazionale.

Nazionale l'organizzazione: unitario il sistema: le varie banche debbono funzionare simultaneamente;

apertura e chiusura debbono essere contemporanee, perch, ad esempio, un assegno bancario, pre­sentato a qualunque banca nell'orario di apertura, possa essere subito pagato, accertandone la copertura presso la banca emittente.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte dichiara la illegittimit costituzionale della legge re­gionale 23 giugno 1950 concernente « Orario estivo del servizio spor­telli bancari e pertanto accoglie il ricorso dello Stato.