Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 28 luglio 1950 5 maggio 1951,
n. 26
sul del Commissario dello Stato contro la
legge approvata dall'Assemblea regionale il 23 giugno 1950, concernente: «
Orario estivo del servizio sportelli bancari
Presidente : SCAVONETTI; Relatore: MERLIN;
P.M. EULA .- Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) Regione Siciliana (Avv.ti ARANGIO
RUIZ, DEDIN, ORLANDO CASCIO)
(Omissis)
La legge consta di due articoli: il primo
dice cos: «Salvi restando ed impregiudicati i rapporti contrattuali tra datori
di lavoro e lavoratori, gli sportelli delle banche che esercitano la loro
attivit nella Regione devono restare aperti al pubblico nel periodo che va
dal 15 giugno al 30 settembre dalle ore 8 alle ore 13 ininterrottamente ed il
sabato dalle ore 8 alle 12.
L'art. 2 riguarda la pubblicazione della
legge e la sua entrata in vigore.
Contro la costituzionalit di questa legge
ricorso il Commissario dello Stato per quattro motivi:
a) «non rientrerebbe nei principi generali cui si
informa la legislazione dello Stato fissare d'autorit «l'orario di sportello
degli istituti bancari;
b) «non sussisterebbero quelle condizioni particolari e
quegli interessi propri della Regione cui l'art.17 subordina l'esercizio della
potest legislativa complementare;
c) « la imposizione in Sicilia di un orario diverso da
quello praticato nelle altre zone d'Italia avrebbe ripercussioni che
andrebbero al di l dell'ambito territoriale della Regione;
d) « la legge offenderebbe un accordo bancario che
riguarda l'orario spezzato il quale frutto di laboriose trattative sindacali.
I bancari erano assai riluttanti a rinunciare all'orario unico istituito, per
particolari esigenze durante la guerra. Vi si indussero solo in considerazione
dei notevoli benefici loro accordati, quasi come contro partita, negli ultimi
contratti collettivi.
Se
A questi motivi resiste
DIRITTO
L'Alta Corte ritiene che la potest legislativa
della Regione in materia di orario di apertura degli sportelli bancari rientra
nell'ipotesi prevista dall'art. 17, lett. e)
della disciplina del credito.
Ne consegue che tale potest deve essere
esercitata « entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui
s'informa la legislazione dello Stato ed « al fine di soddisfare alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione.
Ora non vi dubbio che la
regolamentazione dell'orario di banca ha riflessi di portata nazionale.
Nazionale l'organizzazione: unitario il
sistema: le varie banche debbono funzionare simultaneamente;
apertura e chiusura debbono essere
contemporanee, perch, ad esempio, un assegno bancario, presentato a qualunque
banca nell'orario di apertura, possa essere subito pagato, accertandone la
copertura presso la banca emittente.
P. Q. M.
L'Alta Corte dichiara la illegittimit
costituzionale della legge regionale 23 giugno 1950 concernente « Orario
estivo del servizio sportelli bancari e pertanto accoglie il ricorso dello
Stato.